Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTULTURALE

LA LANTERNA

DENOMINAZIONE

  • 1 – E’ costituita un’Associazione denominata “LA LANTERNA O.N.L.U.S.” per la promozione della ricerca archeologica e di attività culturali e sociali sia sul piano generale, sia su quello specifico del territorio comprendente i comuni dell’ex Feudo Di Maida e la valorizzazione delle competenze di cui il territorio dispone.

E’ fatto obbligo l’uso della   denominazione in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.

SEDE

  • 2 – L’Associazione ha sede in San Pietro Lametino (Catanzaro) in località Prato n. 55, il consiglio di amministrazione ha facoltà di fissare e trasferire l’indirizzo dell’associazione nell’ambito territoriale di competenza e potrà istituire sedi distaccate.

DURATA

  • 3 – L’Associazione ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prolungata di anno in anno tacitamente.

SCOPI

  • 4 – L’Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e non persegue finalità di lucro.

Lo scopo principale dell’associazione è quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo attività culturali, sportive, turistiche e ricreative nonché organizzando servizi che favoriscano la maggior conoscenza e integrazione sociale, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e della comunità nella quale opera.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative o tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, di intolleranza, di violenza, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell’Associazione. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l’Associazione promuove attività di studio per:

  • gli equilibri ed i movimenti demografici;
  • l’insediamento umano e gli assetti urbanistici;
  • la ricerca storico-linguistica;
  • la ricerca nel campo della tradizione orale e della cultura folkloristica;
  • la ricerca sulla produzione artistico-letteraria;
  • la ricerca archeologica sul piano del reperimento, della preservazione, della conservazione di documenti orali, scritti e materiali e la conseguente promozione di una struttura con sede nel territorio di cui all’art. 2 e più specificatamente la valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alle leggi 1 GIUGNO 1939, N. 1089, ivi compresi le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
  • l’organizzazione di convegni culturali, concerti, mostre, dibattiti, rappresentazioni teatrali, premi letterari, meetings sportivi; può anche partecipare a manifestazioni e competizioni su tali attività, sia nell’ambito nazionale che in quello internazionale;
  • la proposta e l’organizzazione di corsi di qualificazione e formazione professionale o la valorizzazione dei prodotti locali;
  • l’ausilio di stampa, reti televisive e radiofoniche;
  • attività editoriali;
  • attività di ricerca e di studio sulle problematiche delle comunità locali;
  • la conoscenza della cultura informatica, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa, promuovendone la diffusione, in particolare nel mondo universitario, negli enti pubblici territoriali e non, ed in ogni altro settore dove sia applicabile;
  • il conferimento di borse di studio;
  • l’organizzazione di corsi di formazione, sia a livello nazionale che internazionale;
  • lo scambio di conoscenze nell’ambito del mondo scientifico e culturale e, in particolare, i contatti tra organismi, enti e persone;
  • attività di proposta di progetti e iniziative in campo sociale, ambientale e culturale ad Enti Pubblici e privati operanti a livello territoriale e nazionale;
  • recupero ambientale e architettonico di beni di interesse storico, acquisizione, creazione di strutture turistiche e alberghiere, di Accademie, università, istituti, parchi ambientali, parchi letterari, organizzazioni di servizi, gestione di musei, biblioteche, mediatiche, catalogazione, conservazione, valorizzazione di collezioni, raccolte di enti locali, religiosi e privati.

L’Associazione può inoltre:

  • chiedere sovvenzioni di qualunque genere, utili al perseguimento dei propri obiettivi e stipulare ogni atto relativo;
  • chiedere concessioni a pubbliche amministrazioni e stipulare con esse apposite convenzioni;
  • pubblicare libri bianchi e bollettini d’informazione sulle attività svolte;
  • promuovere iniziative reclamistiche;
  • partecipare ad iniziative proposte da associazioni consimili;
  • compiere tutte le altre operazioni funzionalmente connesse alla realizzazione diretta o indiretta, dei propri obiettivi;
  • All’Associazione è fatto espressamente divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera “a” del comma 1 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

PATRIMONIO

  • 5 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
  1. Del capitale inizialmente versato;
  2. Dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio; da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi di ammissione e fondo contributi straordinari associati;
  3. Da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie dello stato centrale, di persone ed Enti, anche Pubblici; da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinario di terzi;
  4. Dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall’Assemblea che approva il Bilancio annuale; da indicare nello stesso come Avanzo o Disavanzo di gestione;
  5. Da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi o di associati in relazione alla provenienza dell’entrata.

ASSOCIATI

  • 6 – Per essere soci non occorrono particolari requisiti, ma bisogna presentare domanda al Presidente e dichiarare nella stessa domanda di accettare lo Statuto e le deliberazioni associative. In ogni caso viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati si distinguono in:

  • Soci fondatori;
  • Soci onorari;
  • Soci ordinari;
  • Soci sostenitori.

L’associazione non potrà avvenire prima che sia trascorso un anno dalla data della dichiarazione di proponibilità dell’ammissione rilasciata dal Presidente e che si sia pronunciata favorevolmente, a scrutinio segreto, la maggioranza dei componenti l’organo amministrativo.

  • 7 – Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’associazione, e coloro che, trascorsi cinque anni dalla loro iscrizione all’associazione, dietro loro domanda, vengano ammessi a tele categoria dall’Assemblea degli associati.
  • 8 – Sono soci onorari le persone o enti indicati dall’assemblea dell’associazione su proposta dei soci fondatori per meriti particolari nel campo della cultura, della archeologia e delle attività umanitarie in genere.

I soci onorari possono usare le insegne, le attrezzature, i mezzi sportivi dell’associazione nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’associazione.

  • 9 – Sono soci ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, vengano ammesse dietro loro richiesta, e dietro presentazione di almeno due soci fondatori. Possono anche essere ammessi, con la stessa procedura, quali soci ordinari, i minori con età non inferiore ad anni 16 compiuti dietro richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci, e dietro presentazione di almeno due soci fondatori, con delibera dell’organo amministrativo.
  • 10 – Associati sostenitori sono le persone, Enti morali, Enti pubblici, Associazioni, Società di qualsiasi natura, che paghino una quota pari almeno cinque volte quella prevista per un associato ordinario. L’associato sostenitore può farsi rappresentare presso l’Associazione ed i suoi organismi da un suo rappresentante, che assume l’identica posizione di un associato fondatore.
  • 11 – La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi;
  1. Per decesso;
  2. Per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
  3. Per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l’associato è stato ammesso;
  4. Per delibera di esclusione dell’Assemblea;
  5. Per la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono da considerate cause dell’esclusione dell’associato:

  • L’indisciplina, l’indegnità da chiunque accertate; le inadempienze agli impegni assunti;
  • La morosità nei pagamenti dei contributi associativi. Viene considerato moroso l’associato che, essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive a distanza di non meno di due mesi l’una dall’altro dall’organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto

CONTRIBUTI

  • 12 – I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione ed annuale esercizio; sono straordinari quelli fissati una tantum.

I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari e fondatori. Gli associati sostenitori sono obbligati solo al versamento dei contributi ordinari. Gli associati onorari non sono obbligati a nessun contributo.

I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’associazione ha l’obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

  • 13 – Assemblea

L’assemblea è ordinaria e straordinaria. L’assemblea degli associati è convocata, anche fuori dalla sede sociale purchè in territorio italiano, dall’organo amministrativo, mediante raccomandata indicante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascuno associato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto a norma dell’art 20 c.c.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la determinazione dell’ammontare dei contributi dovuti.

L’assemblea straordinaria è convocate per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta l’organo amministrativo lo ritenga opportuno.

  • 14 – Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti gli associati. Ogni associato ha diritto a un voto, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione hanno diritto al voto solo i soci maggiori d’età, e può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare non più di due associati.
  • 15 – L’Assemblea ordinaria delibera:
  • Sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell’avanzo o disavanzo di gestione;
  • Sull’ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
  • Sull’ammissione degli associati onorari e sostenitori e sulla nomina degli associati fondatori;
  • Sull’approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche;
  • Sulla nomina dei componenti l’organo amministrativo previa fissazione del numero dei componenti;
  • Sulla nomina dei componenti l’organo di controllo previa fissazione del numero dei componenti;
  • Sulla nomina dei componenti il collegio dei probiviri previa fissazione del numero dei componenti;
  • Sulla nomina dei componenti le commissioni o comitati scientifici e/o culturali, previa fissazione del numero dei componenti;
  • Su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

L’assemblea straordinaria delibera:

  • Sullo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio;
  • Sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • Sul trasferimento della sede.

L’assemblea ordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno il 75% metà del numero degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno il 51% del numero degli associati aventi diritto al voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio e per delega almeno il 50 % del numero degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentano in proprio o per delega almeno 1/3 del numero degli associati aventi diritto al voto.

L’assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 21 ultimo comma c.c.

  • 16 – L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dall’assemblea stessa e nomina un segretario. Il presidente dell’assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all’assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

AMMINISTRAZIONE

  • 17- L’associazione è amministrata da un consiglio composto da 7 (sette) membri soci fondatori. La nomina di eventuali altri amministratori, previa determinazione del loro numero, spetta all’assemblea, la quale può deliberare anche il rimborso delle spese. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  • 18 – Nel caso di amministrazione retta da un consiglio, ove non vi provveda l’assemblea, questo nomina il Presidente e, ove lo creda opportuno un Vicepresidente.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa:

  • Uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvederanno a sostituirli con delibera approvata dall’organo di controllo, se esistente. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea;
  • Almeno la metà degli amministratori, s’intende scaduto l’intero consiglio e deve convocarsi l’assemblea per la nomina di tutti gli amministratori;
  • Tutti gli amministratori, l’assemblea per la sostituzione deve essere convocata d’urgenza dall’organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
  • 19 – Il Consiglio d’Amministrazione è convocato, dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, nella sede sociale o altrove, con lettera raccomandata indicante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione, spedita almeno otto giorni prima al domicilio di ciascun amministratore e dei membri effettivi dell’organo di controllo.

La convocazione può essere fatta telegraficamente con preavviso di almeno trentasei ore. In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’organo di controllo.

Il Presidente o chi per lui, in caso di impedimento o di assenza, è tenuto ad effettuare la convocazione del Consiglio almeno una volta all’anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo e quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da un componente effettivo dell’organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente, in mancanza dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito libro sociale a responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

  • 20 – Al Presidente o al Consiglio d’Amministrazione sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione essendo di competenza loro tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell’assemblea degli associati. L’organo amministrativo dovrà, inoltre, predisporre il regolamento interno dell’associazione e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro un ano dalla costituzione dell’associazione stessa. Successivamente sarà compito dell’organo amministrativo predisporre tutte quelle modifiche al regolamento che reputerà opportuno per il migliore funzionamento dell’associazione e sottoporre le modifiche proposte all’approvazione dell’assemblea degli associati.

L’amministratore unico o il Consiglio pertanto la facoltà d’Amministrazione ha di procedere ad acquisti, permute e alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso il debito Pubblico e la Cassa depositi e prestiti, le banche, l’Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di stipulare ed utilizzare aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazione e rinunzie e restrizioni d’ipoteche trascrizione ed annotamenti di ogni specie esonerando i Conservatori dei registri immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e delle cassa depositi e prestiti e di ogni altro ente pubblico o privato ed i suoi funzionari da ogni responsabilità.

L’amministratore unico o il Consiglio d’Amministrazione delibera altresì nelle azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione, su compromessi e transazioni potrà nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, assegnando ad essi a corrispettivo delle prestazioni, compensi ed emolumenti in quei modi e a quelle condizioni che reputerà di fissare.

SEGRETARIO GENERALE

  • 21 – Il Consiglio d’Amministrazione potrà nominare all’interno dei suoi membri un segretario generale con i poteri di ordinaria amministrazione tra i quali:
  • Dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi dell’Associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;.
  • Coordinare ed armonizzare l’operato dei diversi organi dell’associazione;
  • Controllare gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell’associazione;
  • Curare i rapporti dell’Associazione con gli Uffici pubblici e privati;

Nell’ambito dei poteri delegati, al segretario generale è conferita la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione.

L’organo amministrativo può stabilire un compenso annuale ed il rimborso delle spese per l’Ufficio di segretario generale.

RAPPRESENTANZA

  • 22- La firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione sono devolute al Presidente del Consiglio d’Amministrazione, la firma sociale e la rappresentanza spettano pure a quegli amministratori ai quali siano stati determinati poteri dal Consiglio nei limiti dei poteri delegati.

COLLEGIO DEI REVISORI

23 – Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e di due supplenti; durano in carica tre esercizi sociali e sono nominati dall’Assemblea degli associati che determinare anche un emolumento ai sindaci effettivi nel rispetto dei limiti imposti da decreto legislativo n. 460 del 1997. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi i limiti posti al punto 5 dell’art 25 del decreto legislativo 460 del 1997 i revisori dovranno essere obbligatoriamente iscritti nel registro dei revisori contabili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  • 24 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a 3 (tre) membri effettivi e due supplenti; durano in carica tre esercizi sociali e sono nominati dall’Assemblea fra gli associati, o persone estranee di provata competenza e moralità.

Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere tra soci, o tra questi e l’associazione o i suoi organi.

Essi giudicheranno ex bono et ex aequo senza formalità di procedura (ovvero in via rituale secondo le norme del Codice di procedura Civile).

COMMISSIONI O COMITATI SCIENTIFICI E/O CULTURALI

  • 25 – Le commissioni o comitati sono composti da tre a quindici membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra persone estranee all’associazione; essi durano in carica per il periodo stabilito dall’assemblea degli associati all’atto della nomina; l’assemblea nomina altresì il Presidente e può determinare anche un emolumento ai componenti.

Le commissioni o comitati hanno il compito di;

  • Elaborare studi e/o ricerche di ausilio all’attività dell’associazione su quegli oggetti e con modalità, termini e compensi che l’assemblea reputerà di fissare;
  • Svolgere funzioni consultive per l’organo amministrativo.

LIBRI SOCIALI, GESTIONE E BILANCIO DI ESERCIZIO

  • 26 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 di ogni anno.

L’organo amministrativo provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo con il conto economico, corredandolo di una relazione.

Per la formazione del bilancio devono essere osservate le disposizioni di cui agli artt. 2424-2425-2425 bis-2426-2429-2429 bis-2432 c.c., valevoli per le società di capitali.

L’avanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, dev’essere destinato, su deliberazione dell’assemblea:

  • Per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
  • E’ comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere coperto, su deliberazione dell’assemblea:

  • Mediante nuovi contributi straordinari all’uopo destinati;
  • Mediante l’utilizzo di fondi precedentemente costituiti nell’ordine tassativo che segue e secondo le rispettive capienze:
  • Avanzi di gestioni precedenti;
  • Fondo contributi straordinari di terzi;
  • Fondo contributi straordinari associati;
  • Fondo contributi di ammissione.

I Libri dell’associazione saranno costituiti:

  • Dal libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
  • Dal libro verbali dell’organo amministrativo, nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni dell’organo amministrativo anche se costituito da un amministratore unico;
  • Dal libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati e relative variazioni e con l’indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all’atto dell’ammissione;
  • Dal libro del collegio dei revisori, nel quale saranno verbalizzate tutte le riunioni dell’organo;
  • Dal libro del collegio Probiviri, nel quale saranno verbalizzate tutte le riunioni dell’organo;
  • Dal libro giornale nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia, afferenti le operazioni di gestione;
  • Dal libro degli inventari, nel quale saranno trascritte, in modo analitico inizialmente e poi annualmente, tutte le attività e passività dell’associazione;
  • Dalle scritture ausiliare (conti di mastro ed analitici), nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi di reddito che concorrono alla determinazione del risultato d’esercizio e del patrimonio.
  • Tutti i libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale ed in particolare dal decreto Legislativo n. 460 del 1997.

I libri e le scritture indicati nei nn. 1,2,3,6,7,8 e 9 sono tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel n. 4 a cura del Collegio dei revisori; il libro indicato nel n. 5 a cura del Collegio dei Probiviri.

Tutti i libri suddetti, ad eccezione delle scritture ausiliare, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio; la vidimazione iniziale ed annuale deve essere eseguita a norma degli artt. 2215 e 2216 c.c. (ovvero a cura del Presidente del Collegio dei Revisori, ad eccezione dei libri e registri di cui al n. 9).

Gli associati hanno diritto di esaminare e chiedere estratti dei seguenti libri e scritture (ovvero di tutti i libri e le scritture) precedentemente indicati.

SCIOGLIMENTO

  • 27 – Sono considerate cause di scioglimento dell’associazione, oltre quelle previste dal Codice Civile:
  • La riduzione del numero degli associati a meno di cinque associati;
  • La delibera di assemblea di scioglimento;
  • La scadenza del termine di durata, quando questo sia stato determinato;
  • La dichiarazione di nullità del contratto associativo.

Nel caso di scioglimento dell’associazione, per qualsiasi causa, l’assemblea degli associati:

  • Viene stabilito l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione ad altre O.N.L.U.S. o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • Nomina fino a tre liquidatori anche fra i non associati, fissandone i poteri.

NORME FINALI

  • 28 – Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dalla legge.

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